Oscar Marangone – ELETTRICISTA – VARESE –

Installazione manutenzione impianti elettrici – Dichiarazioni di conformita' – dichiarazioni di rispondenza

PRESCRIZIONE, a che punto “siamo”?

 

 Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione.-



Argomento molto popolare, quantomeno a livello di nome e “fascino”… ma non semplicissimo da capire e soprattutto non e’ facile capire almeno un pochino cosa sta “succedendo” a questo “momento” di una controversia giudiziaria che si da per scontato “riguardi altri”, ma come tutte le calamita’… potrebbe riguardare ognuno “di noi”…

In estrema sintesi la proposta e’ quella di modificare l’art. 159 comma 2 del Codice Penale che ancora in sintesi recita (siamo prossimi al cambiamento o meno..):
…………
e che potrebbe diventare (fonte: Lexscripta):
Testo precedente (attuale)
Sospensione del corso della prescrizione
1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
5. abrogato (l. 23 giugno 2017, n. 103)
6. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
7. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

Testo modificato
Sospensione del corso della prescrizione
1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
3. abrogato (l. 9 gennaio 2019, n. 3)
4. abrogato (l. 9 gennaio 2019, n. 3)
5. abrogato (l. 23 giugno 2017, n. 103)
6. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
7. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

Ora… in estrema sintesi si tratta di cambiare il momento della decorrenza della prescrizione (ma non il quantum). Per i reati consumati il termine prescrizionale continua a decorrere “dal giorno della consumazione” mentre per i reati tentati “dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole“.

e modificare in modo che la prescrizione inizierà a decorrere dal giorno in cui è cessata la continuazione, mentre prima decorreva dal giorno in cui si esauriva la singola condotta illecita.

QUINDI NEL MOMENTO IN CUI INIZIA UN PROCEDIMENTO….

Questo “alla grossa” sicuramente puo’ piacere (e potrebbe essere una buona intuizione, ovviamente) ma dal punto di vista PRATICO sono piuttosto corpose le argomentazioni per un “impopolare” (probabilmente) NO, prima tra tutte la “ovvia” dilatazione dei tempi dei processi… che porterebbe il sistema Giustizia ad uno stato ancora piu’ “drammatico” (tempistiche) dell’attuale.

In estrema sintesi c’e’ chi ardentemente sostiene che:

1-non riduce i tempi troppo lunghi delle indagine dei pm (causa principale dell’eccessiva durata dei tempi della giustizia), anzi il rischio e’ piuttosto alto al che succeda esattamente il contrario (tra chi sostiene questa tesi c’e’il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, cosi come per Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il blocco della prescrizione non basterà ad assicurare il legittimo andamento della giustizia e a salvare quanto stabilito in primo grado. Occorrerebbe anche rafforzare i riti alternativi, depenalizzare molti reati ed aumentare le risorse.   ;
2-rende eterni i processi successivi a quello di primo grado.

A che punto siamo con la decisione “finale”? VICINI alla decisione, Il testo sarà in Commissione Giustizia della Camera la prossima settimana.

Che aria “tira”?

Potrebbe essere un momento decisivo per la continuazione di questo Governo perche’ i renziani sono dichiaratamente sul piede di guerra , piu’ che determinati nel votare NO al cambiamento che le altre forze di Governo invece sostengono con decisione.
Un elemento pero’ rende ancora piu’ caldo il momento…. ed e’ il prossimo appuntamento “elettorale” in cui “il popolo” dovra’ pronunciarsi: il voto (referendum) sul taglio del numeri dei parlamentari che nel caso passasse (basta un voto in piu’, nessun quorum da raggiungere) andrebbe ad incidere molto pesantemente sui numeri di Renzi in Senato… e quindi andrebbe a ridurre notevolmente (al punto che potrebbe non avere piu’ i numeri per far cadere o meno il Governo) la “forza” del partito di Renzi.
Quindi la “faccenda” e’ davvero calda e dovra’ risolversi molto molto probabilmente e in modo chiaro PRIMA del referendum ( 29 Marzo) .

L’impressione potrebbe essere, una volta di piu’, che un argomento apparentemente “facile” a livello “popolare” si riveli tutt’altro che tale se si considerano le opinioni dei “tecnici”, insomma una volta di piu’ un argomento della massima importanza rischia di diventare “banalmente” solo… l’ennesima “questione politica”….

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